Art. 7.

      1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche a favore:

          a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;

          b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;

          c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato

 

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in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;

          d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;

          e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

      2. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i termini e gli obblighi indicati dalla presente legge.
      3. La documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 deve essere depositata presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
      4. I termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.