1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche a favore:
a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;
b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;
c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato
d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;
e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i termini e gli obblighi indicati dalla presente legge.
3. La documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5 deve essere depositata presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.
4. I termini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.